Cos’è la segnalazione Whistleblowing
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd WHISTLEBLOWING).
La protezione dei segnalanti impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione “a norma” dove l’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.
Chi può segnalare
- i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso GAIA ;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso GAIA ;
- gli azionisti e le persone di GAIA con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
GAIA auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l’identità del Segnalante a maggior sua tutela in quanto
- è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente,
- è più agevole la verifica dei fatti segnalati ed informare il Segnalante sugli esiti degli accertamenti svolti (al Segnalante viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione e viene altresì informato degli esiti degli accertamenti svolti in merito)
- è vietata (e sanzionata per quanto consentito) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione.
Come segnalare
Le segnalazioni si devono effettuare tramite la piattaforma https://gaia.wallbreakers.it
1- Il canale interno di segnalazione
Nel caso di GAIA si tratta della piattaforma “Wallbreackers TM” raggiungibile con il seguente link
L’applicativo consente di effettuare segnalazioni:
- in forma scritta;
- in forma orale (il messaggio sarà criptato e morfizzato al fine di rendere la voce del segnalante non riconoscibile)
2-Il canale esterno di segnalazione e divulgazione pubblica
gestito da ANAC https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
SOLO NEI CASI IN CUI
- la Società non abbia attivato un canale di segnalazione interna o non sia conforme al D.lgs. 24/2023;
- è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
3-La divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network)
SOLO NEI CASI IN CUI
- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
4-Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.
Cosa segnalare
Possono essere oggetto in segnalazione le informazioni sulle violazioni aventi ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili a GAIA, che possano integrare:
- violazioni del Modello 231 di GAIA e delle procedure che ne costituiscono attuazione;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.
Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso Segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.
Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.
Non sono prese in considerazione le segnalazioni che non costituiscono c.d. whistleblowing:
- questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni si può scaricare l’informativa completa